PARTE STATICA:
Parti comuni:
Parti comuni e titolo:
Cass. 4963/01: Qualora un regoalmento contrattuale contenga divieti di adibire unità ad attività rumorose, non si applica l'art. 844 c.c., ma è sufficiente, a fare scattare il divieto, che l'attività svolta sia potenzialmente idonea ad integrare attività rumorosa (nella specieintrattenomento di cilienti con musica).
Cass. 11684/00: Il regolamento contrattuale può imporre pesi su alcune proprietà a favore di altre (servitù, tra scrivibili) o prestazioni di condomini a favore di altri (oneri reali) ovvero può imporre limiti al godimento di unità immobiliari (obbligazioni propter rem). Tale ultima fattispecie si prescrive come un qualsiasi diritto se non esercitata.
Cass. 4953/01: Qualora una parte di un edificio sia ricompresa nell'art. 1117 c.c., spetta al condomino che ne reclami la proprietà dimostrarne l'esclusiva titolarità a mezzo valido titolo (nella specie veniva escluso l'esclusività dell'ultima parte del vano di accesso alle rampe delle autorimesse che serve solo l'ultimo garage, in quanto non era dimostrato che al momento della formazione del condomnio vi fosse stata attribuzione di proprietà esclusiva).
Diritti e doveri sulle parti comuni:
Cass. 855/00: Il possesso dei condomini sulle parti comuni si esercita diversamente a seconda che le cose siano oggettivamente utili alle singole unità immobiliari o siano utili soggettivamente.
Cass. 5666/00: La cosa comune, ai sensi dell’art. 1102 c.c può essere usata dal condomino anche in modo particolare, e diverso dal suo normale uso, se ciò non alteri l’equilibrio tra le concorrenti utilizzazioni attualio potenziali degli altri condomini.
Cass. 8886/00: L'uso della cosa comune, da parte di ciscun partecipente, ai sensi dell'art. 1102 c.c., incontra due limiti fondamentali nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune, e nel divieto di impedire agli altri partecipenti di farne parimenti uso.
Cass. 7489/01: IL condominio non è tenuto ad intervenire a favore del condomino quando l'insufficiente riscaldamento dell'appartamento di quest'ultimo non sia dovuto a carenza dell'impianto ma del sistema di isolamento della sua unità immobiliare.
T.VR. 1224/00: Il diritto del condomino ad installare una stazione base per telefonia sul tetto un'antenna telefonica non necessità di approvazione assembleare, atteso che l'assemblea non può limitare il suo diritto di cui all'art. 1102; va, comunque, tutelato in via d'urgenza, il diritto alla salute del condomino che viene esposto all'inquinamento da elettrosmog in misura apprezzabilmente superiore alla generalità della popolazione, e ciò mediante l'ordine di sgombero del manufatto.
T. PC. 1135/00: La sostituzione del tetto in lastrico solare calpestabile, operata dal proprietario dell'ultimo piano, costituisce innovazione illecita e non rientrante tra i poteri di cui all'art. 1102 c.c.
T. BO. 2695/00: I muri delimitativi del vano scale non sono accessori alle medesime, ma costituiscono strutture portanti dell'edificio.
Ripartizione:
Cass.8292/00: Tra le spese condominiali è necessario distinguere quelle necessarie per la conservazione, da quelle soggettive per il godimento effettivo. Riguardo alle prime, la ripartizione andrà eseguita in relazione alle quote, trattandosi di obbligazione propter rem,mentre le seconde dovranno essere ripartite sulla base del consumo effettivo.
Cass. 637/00: I balconi non rappresentano parti condominiali in quanto non necessari all’esistenza dell’edificio. I principi di cui all’art. 1125 c.c. (volte e solai) sono applicabili ai balconi soltantonelle ipotesi in cui la soletta integri la stessa funzione di quella interna; ciò non avviene nei balconi aggettanti. Il calpestio, il celino ed il parapetto hanno titolarità diverse. Il calpestio è di titolarità dei piani soprastanti, mentre gli elementi architettonici presenti nel celino e nel frontalino assumono rilevanza condominiale.
Cass. 7603/99: Il rivestimento e gli elementi decorativi del fronte e della parte sottostante della soletta del balcone assolvono funzioni di decoro architettonico, a meno che l’edificio non sia totalmente privo di qualsiasi uniformità architettonica.
Cass. 568/00:Gli elementi decorativi dei balconi , svolgendo una funzione di tipo estetico, costituiscono parti comuni, con la conseguenza che la spesa relativa al rifacimento va ripartita tra tutti i condomini in misura proporzionale alla proprietà.
Cass: 16067/00: La terrazza a livello, essendo destinata a dare un affaccio all'immobile a cui appartiene, può essere equiparata al lastrico soltanto quando assolva a funzioni essenziali di copertura dell'edificio.
Cass. 7727/00: Il proprietario della terrazza a livello risponde dei danni provocati al condomino coperto, se sussiste colpa, essendo inapplicabile l'art. 1126 c.c.
C. App. Taranto: Mentre nelle ipotesi di lastrico solare, in caso di infiltrazioni, la ripartizione della spesa di risarcimento del danno va eseguita sulla base dell'art. 1126 c.c., nelle ipotesi di terrazza a livello, è necessaario verificare il proprietario del bene che ha la custodia del bene, il quale è tenuto a vigilare che non vengano prodotti danni ai sensi dell'art. 2051 c.c.
T. Busto Arsizio 1075/01: Qualora un condomino venga danneggiato da un ingorgo della fognatura a causa di un atto colposo di un condomino non individuato, il condominio non è responsabile dei fatti e non è tenuto al risarcimento del danno.
T. SA 542/01:I balconi aggettanti non sono condominiali ma privati; sono condominiali solo gli elementi decorativi e i rivestimenti dei frontalini e dei celini.
Innovazioni vietate:
Cass. 4190/00:Le norme sulle distanze delle costruzioni dalle vedute si applicano anche agli edifici in condominio, in quanto l'art. 1102 non deroga all'art. 907 c.c.
Cass. 6921/01: Esula dai diritti del condomino ai sensi dell'art. 1102 ed è pertanto illegittima la creazione di un vano nel sottosuolo condominiale quando tale vano sia ad esclusivo uso del condomino medesimo ed abbia un estensione ed una consistenza tale da impedire agli altri condomini di fare pari uso del sottosuolo.
Cass. 15390/00: Al fine di verificare la legittimità dell'apertura di una porta finestra da parte di un condomino su prato comune è necessario verificare 1)-se il prato comune è accessorio allo stabile, in caso contrario l'apertura è illecita 2)-in caso affermativo, se realizzi una migliore utilizzazione dell'area o invece ne alteri la destinazione a carico degli altri condomini; nel primo caso il diritto del condomino rientrerà nelle previsioni dell'art. 1102, nella seconda ipotesi si tratterà di innovazione vietata.